In attuazione di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2026, ARERA, con delibera n. 3/2026/R/com, ha disposto la proroga fino al 31 dicembre 2026 delle agevolazioni tariffarie a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nel Centro Italia (Comuni indicati in questo documento) e nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio in data 21 agosto 2017.
Le misure a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici si concretizzano nelle agevolazioni tariffarie riconosciute come segue:
- alle utenze e forniture attive alla data dell’evento sismico localizzate nei Comuni del Centro Italia indicati negli Allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. n. 189/2016, per le quali sia stata dichiarata – entro il 30 aprile 2021 – l’inagibilità del fabbricato, dell’abitazione, dello studio professionale o dell’azienda, con contestuale trasmissione della dichiarazione agli uffici territorialmente competenti dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS;
- alle utenze e forniture attive alla data dell’evento sismico localizzate in una zona rossa, istituita a fronte del sisma del Centro Italia, mediante apposita ordinanza sindacale emessa tra il 24 agosto 2016 e il 25 luglio 2018;
- alle utenze e forniture attive alla data dell’evento sismico localizzate nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, per le quali sia stata dichiarata – entro il 30 aprile 2021 – l’inagibilità del fabbricato, dell’abitazione, dello studio professionale o dell’azienda, con trasmissione della relativa documentazione agli uffici competenti dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS.
Modalità
Con delibera n. 3/2026/R/com, ARERA ha anche aggiornato le modalità di riconoscimento delle suddette agevolazioni prevedendo che:
- le agevolazioni tariffarie saranno riconosciute automaticamente, se nel 2025 i consumi registrati sulla fornitura sono stati pari a zero;
- le agevolazioni tariffarie saranno riconosciute su richiesta, in caso di consumi superiori a zero nel corso del 2025. In tal caso è necessario trasmettere entro il 31 marzo 2026, all’indirizzo pec customercare@pec.gelsia.it, la seguente documentazione:
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il permanere dello stato di inagibilità dell’unità immobiliare
oppure il permanere della collocazione in una delle zone rosse indicate in precedenza; - Elementi identificativi del contratto di fornitura
Nel caso in cui l’agibilità dell’unità immobiliare venga ripristinata prima della scadenza della proroga, il cliente è tenuto a darne comunicazione entro 30 giorni alla società di vendita allo stesso indirizzo email sopra indicato.