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EU ETS: Il sistema europeo per la riduzione delle emissioni di CO₂

Informazioni per i clienti che utilizzano gas naturale

Che cos’è l’EU ETS


L’EU Emission Trading System (EU ETS) è il principale strumento dell’Unione Europea per ridurre le emissioni di CO₂ e contrastare il cambiamento climatico.

Si basa su un mercato regolato di “quote di emissione”: chi emette CO₂ dovrà acquistare quote proporzionali alle proprie emissioni, incentivando così l’efficienza energetica e l’uso di tecnologie più sostenibili.

L’EU ETS attuale, noto come “EU ETS1”, copre:

  • Grandi impianti industriali
  • Centrali elettriche
  • Trasporto aereo e marittimo

Oggi coinvolge oltre 11.000 impianti in 30 Paesi europei e rappresenta circa il 45% delle emissioni totali dell’UE.

L’ampliamento del sistema: nasce EU ETS2


Per estendere la riduzione delle emissioni anche ai settori diffusi, l’UE ha introdotto un secondo sistema: EU ETS2, recepito a livello nazionale con D.Lgs. 147/2024, che ha modificato e aggiornato il D.Lgs. 47/2020 (norma nazionale di riferimento in materia).

L’architettura complessiva ora si basa su due sistemi distinti e paralleli.

È fondamentale comprendere che EU ETS1 ed EU ETS2 sono sistemi separati, con regole e ambiti diversi, che operano in parallelo senza sovrapporsi, pur condividendo la stessa logica di fondo: ridurre le emissioni attraverso un mercato di quote.

Cosa copre EU ETS2


L'EU ETS2 riguarda le emissioni generate dalla combustione di combustibili fossili in:

  • Edifici residenziali e commerciali (riscaldamento)
  • Trasporto su strada
  • Piccole attività di combustione (<20 MW)
  • Ulteriori settori come industrie energetiche, manifatturiere e costruzioni (allegato I-bis del D.Lgs. 47/2020)

Con EU ETS2, l’UE amplia il proprio impegno climatico rendendo più omogenea la riduzione delle emissioni in tutti i settori.

Tempistiche di attuazione
 

Il percorso di implementazione prevede:

2025

Avvio della fase di monitoraggio. I soggetti regolamentati come Gelsia devono quantificare e comunicare (a partire dall'anno 2026, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui il monitoraggio si riferisce) al Comitato competente del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica le emissioni riconducibili all’attività di combustione di combustibili fossili dei propri clienti nei settori coperti.

 

2027/2028

Entrata in funzione del mercato delle quote EU ETS2. La possibilità di proroga al 2028 è stata ratificata da un recente accordo tra Parlamento e Consiglio UE e si è in attesa dell’adozione formale tramite atto normativo europeo.

2028/2029

Obbligo di disporre di un adeguato quantitativo di permessi di emissione a copertura delle emissioni registrate nei settori EU ETS2

Perché è richiesta un’autodichiarazione e chi la deve inviare
 

I fornitori di combustibili, come Gelsia, devono dichiarare le emissioni previste dal sistema EU ETS2. La tua autodichiarazione sull’uso del gas naturale serve a verificare correttamente se la tua attività non rientra nel nuovo sistema EU ETS2. 

Devi inviarla solo se:

  • sei già soggetto al sistema EU ETS1
  • appartieni a una categoria esclusa dalla normativa EU ETS2

In tutti gli altri casi non devi fare nulla: verrai automaticamente incluso nell’EU ETS2.

Questa verifica permette di evitare doppi conteggi, garantire una comunicazione corretta delle emissioni e applicare in modo conforme la normativa europea

NON INVIARE LA DICHIARAZIONE

Se utilizzi il gas naturale per la combustione in categorie di clienti inclusi in EU ETS2:

  • un’abitazione o edificio residenziale
  • un edificio commerciale o pubblico
  • un distributore di metano per autotrazione
  • un sito industriale o di costruzione (<20 MW)
  • una unità di produzione di calore/elettricità (<20 MW)

INVIA LA DICHIARAZIONE

Se utilizzi il gas naturale per la combustione in categorie di clienti esclusi da EU ETS2:

  • in grandi impianti regolati da EU ETS1 (con obbligo di comunicazione annuale delle emissioni)
  • in agricoltura, silvicultura, pesca
  • come materia prima chimica (uso non energetico)
  • nel trasporto marittimo, aereo o ferroviario
  • in qualsiasi processo che non comporti combustione

Come inviare la dichiarazione


Per ogni punto di fornitura occorre:

Icona
1

Compilazione

compilare il modulo di autodichiarazione per ogni singolo punto di fornitura

Icona
2

Copia documento

allegare copia del documento di identità del legale rappresentante

Icona
3

Invio

inviare tutto a supportovendite@gelsia.it | Oggetto: “Dichiarazione relativa all’uso del gas naturale per il 2025 ai fini degli adempimenti EU ETS2”

Mancata compilazione


Se il modulo o i relativi allegati (incluso il documento di identità del legale rappresentante) non vengono trasmessi o risultano incompleti, gli utilizzi di gas naturale della tua ditta/società saranno automaticamente inclusi nel sistema EU ETS 2.

Utilizzi inclusi ed esclusi in EU ETS2
 

Categoria del settoreCodice CRFIncluso in EU ETS2?Note
Riscaldamento in Edifici residenziali e commerciali1A4 / 1A4bRiscaldamento, acqua calda, cottura
Trasporto stradale1A3bSono esclusi solo i veicoli agricoli
Piccola combustione industriale (<20 MW)1A1 / 1A2Gli impianti più grandi ricadono già in EU ETS1
Piccola generazione energetica (<20 MW)1A1 / 1A2Teleriscaldamento, cogenerazione
Agricoltura, silvicoltura, pesca1A4cNoCompresi i veicoli in agricoltura (trattori)
Aviazione, marittimo, ferrovie1A3a / 1A3c / 1A3dNoAviazione e marittimo ricadono principalmente in EU ETS1
Usi non combustivi dei combustibili2A–2HNoLubrificanti, solventi, cere, materie prime per reazioni chimiche

Documenti di approfondimento


Scarica il documento e indica gli usi del gas associati ai punti di fornitura della tua azienda, necessari per la corretta applicazione del sistema EU ETS.

Domande frequenti

Cosa succede se non compilo l’autodichiarazione entro la scadenza?

Se l’autodichiarazione non viene presentata in tempo, il fornitore potrebbe non riuscire a classificare correttamente la tua posizione ai fini EU ETS2. In assenza di informazioni, potrebbe applicare criteri standard che non sempre riflettono il tuo utilizzo reale. Compilare l’autodichiarazione nei tempi garantisce una gestione corretta e evita possibili applicazioni non ottimizzate dei criteri ETS2.

No. Compilare l’autodichiarazione non genera alcun addebito. Serve esclusivamente a definire la corretta classificazione del cliente. Eventuali costi ETS2 saranno applicati solo quando il sistema entrerà in vigore.

L’impatto dipenderà dal prezzo delle quote EU ETS2 al momento dell’avvio e dai consumi effettivi del cliente. Al momento non esistono valori definitivi: le istituzioni europee hanno indicato possibili range di riferimento, che potranno variare in base al mercato.

No. I costi EU ETS2 derivano da un obbligo normativo europeo e si applicano a tutti i fornitori. Cambiare fornitore non modifica l’applicazione del sistema né l’esposizione ai costi.

No. La normativa prevede obblighi di trasparenza: i fornitori devono informare in modo chiaro e anticipato l’introduzione di eventuali componenti EU ETS2 prima della loro applicazione.

I fornitori dovranno rispettare gli obblighi informativi previsti dalla regolazione nazionale ed europea, attraverso comunicazioni preventive, aggiornamenti contrattuali e trasparenza nelle componenti di prezzo.

Le categorie CRF (Common Reporting Format) sono una classificazione europea che descrive l’uso dei combustibili nei diversi settori. Nell’autodichiarazione EU ETS2 servono a identificare l’impiego energetico del cliente in modo coerente con gli standard di reporting europei. Non rappresentano l’attività economica, ma l’uso effettivo dei combustibili.

No. I codici Ateco classificano l’attività economica, mentre le categorie CRF classificano l’uso dei combustibili ai fini del reporting climatico. Sono due sistemi distinti: per l’EU ETS2 conta la categoria CRF, non il codice Ateco.

La categoria CRF da selezionare è quella che descrive come utilizzi realmente i combustibili (riscaldamento, processi produttivi, trasporti, ecc.). Non devi basarti sul settore economico, ma sull’uso energetico effettivo. In caso di dubbio, è utile confrontare le descrizioni e scegliere quella più rappresentativa del tuo profilo di consumo.

Se più categorie sembrano applicabili, va scelta quella che rappresenta l’uso prevalente dei combustibili. L’obiettivo è individuare la classificazione più aderente al consumo reale.

No. La categoria CRF serve solo per finalità di reporting e classificazione. I costi EU ETS2 dipendono dal prezzo della CO₂ e dai consumi, non dalla categoria selezionata.

Le categorie CRF derivano dalle 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories e sono riportate anche nella documentazione EU ETS2.

Per l’autodichiarazione puoi fare riferimento alla versione semplificata fornita dal tuo fornitore o alle istruzioni ufficiali, senza dover consultare l’intero documento IPCC.

Tabella 2.1 per le combustioni stazionarie

Tabella 3.1.1 per le combustioni mobili

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare:

Ministero dell’Ambiente – EU ETS2
Commissione Europea – EU ETS2