Cambio gestore energia elettrica senza consenso: cosa fare?
Può accadere che, in modo del tutto involontario, venga attivata un’offerta di energia elettrica proposta da un operatore energetico diverso dal proprio.
Generalmente, tale evento si verifica nell’ambito di campagne commerciali molto aggressive che possono essere definite come veri e propri raggiri, e nel corso delle quali vengono ottenuti dati sensibili dell’intestatario del contratto come il codice POD (si tratta del codice alfanumerico associato alla fornitura di energia elettrica e che identifica il “Point of Delivery”, ossia il punto di consegna).
La spiacevole conseguenza che ci si trova ad affrontare è quella del cambio gestore senza consenso, una situazione frequente e della quale, nella stragrande maggioranza dei casi, non si è neppure consapevoli perché non si è acconsentito esplicitamente a tale passaggio né tantomeno si è sottoscritto alcun nuovo contratto.
Cambio gestore di energia elettrica senza consenso: come avviene il raggiro
Tra le principali cause di tale truffa figurano la scarsa informazione sulla tematica, un atteggiamento disattento che porta a condividere dati sensibili, e la iper-pubblicizzazione di prezzi dell’energia molto competitivi, che trovano terreno fertile soprattutto in questo particolare momento storico di inflazione e incertezza.
In che modo vengono ottenuti i dati sensibili dell’intestatario del contratto di fornitura? Le modalità utilizzate, tutte molto aggressive, sono in genere quattro:
- Marketing telefonico: con la ricezione di chiamate da parte di qualcuno che si presenta come operatore ufficiale di uno specifico gestore o distributore di energia o addirittura dell’ARERA. Tra i dati richiesti figurano, oltre al già citato POD; anche il nome e cognome dell’intestatario del contratto di fornitura e la sua data di nascita, spesso sufficienti a finalizzare il nuovo contratto senza aver ottenuto l’esplicito consenso del truffato.
- Vendita porta a porta: sia da parte di autoproclamatisi operatori ufficiali (come avviene nel marketing telefonico) sia da parte di presunti tecnici, al fine di ottenere i dati necessari al cambio di gestore.
- Link sospetti: che possono essere ricevuti sia via SMS sia sul web, e sui quali si clicca senza prestare troppa attenzione, di fatto “mettendo in moto” il raggiro.
- Bollette false: sia in versione cartacea che digitale, al fine di sottrarre i dati sensibili al consumatore. In tal caso si consiglia di prestare molta attenzione al logo del gestore così da valutare se, effettivamente, coincida con il proprio.
Caratteristiche comuni a tutte queste modalità sono, oltre ai già citati prezzi super-concorrenziali, informazioni fuorvianti e il tempo limitato per accettare e attivare l’offerta: presunte “offerte lampo” che spesso sono indicatrici di un comportamento poco trasparente.
Recentemente, l’Unione Nazionale dei Consumatori ha ricevuto numerose denunce per le quali agenti di telemarketing comunicavano ai loro interlocutori l’urgenza di cambiare gestore di energia a causa del termine del Mercato di Tutela Luce e Gas. Tale informazione è inesatta, poiché l’obbligo al passaggio al Mercato Libero dell’Energia è stato rinviato al 1° gennaio 2024.
Come capire se il gestore di energia elettrica è stato cambiato senza consenso e come difendersi dalle truffe
Prima di entrare nello specifico dei campanelli d’allarme che potrebbero segnalare un cambio di gestore di energia elettrica senza consenso, ricordiamo l’importante distinzione (spesso fumosa) tra gestore e fornitore: questi due termini non sono affatto sinonimi! Il primo si riferisce infatti all’azienda che si trasporta luce e gas su lunghe tratte; il secondo indica invece la figura specializzata nella vendita e che si interfaccia quindi con il cliente finale.
Il più importante indicatore di una cambio di gestore senza consenso è in genere la consegna, all’indirizzo della persona raggirata, di bollette provenienti da una compagnia energetica diversa rispetto a quella con cui l’utente ha sottoscritto il proprio contratto. Tali documenti riportano di solito i dati dell’intestatario e il prezzo stimato per il consumo di energia relativamente al periodo di riferimento.
Per difendersi da tali raggiri, è molto importante diffidare di offerte di marketing molto aggressive o da chiunque richieda dati personali o sensibili: in questi casi, sia che si tratti di un venditore porta a porta che di un operatore telefonico, è sempre fondamentale richiederne le generalità per verificarne l’effettiva identità. È inoltre suggerito annotare l’eventuale numero telefonico del chiamante e il suo nome e cognome, per poi contattare il gestore, l’ente o l’autorità cui questi dice di fare capo per accertarsi dell’esistenza di un reale mandato. La stessa strategia dovrebbe essere attuata anche nel caso in cui si dovessero ricevere bollette o documentazione via e-mail.
Per quanto riguarda infine i link “misteriosi” ricevuti via SMS o nella propria casella di posta elettronica, è buona norma non cliccare mai su di essi.
In linea generale, è importante tenere a mente che i gestori di energia seri e affidabili, come Gelsia, non si presentano mai a sorpresa a casa del potenziale cliente, ma sempre previo appuntamento telefonico. Inoltre, tutti gli incaricati ufficiali di Gelsia sono dotati di tesserino di riconoscimento con foto, nominativo, marchio Gelsia e numero verde.
In caso di dubbi, è sempre e comunque consigliato il contatto tempestivo con il servizio clienti (quello di Gelsia è disponibile al numero verde gratuito 800 478538) per ricevere subito le informazioni necessarie a capire se ci si trovi di fronte a personale realmente autorizzato o a malintenzionati.
Cosa fare in caso di cambio gestore energia elettrica senza consenso
Nel caso in cui, nonostante tutte le precauzioni o per semplice disattenzione, si sia rimasti vittima della truffa del cambio gestore di energia elettrica senza consenso, è possibile contestare e ripristinare il precedente contratto di fornitura inviando un reclamo al vecchio fornitore entro quaranta giorni dalla ricezione della prima bolletta.
Il vecchio fornitore sarà tenuto ad accogliere e verificare il reclamo e, se necessario, richiedere l’intervento dell’Autorità, per poi decidere una tra le seguenti tre strade:
- Accogliere e dare seguito alla procedura di ripristino del precedente contratto di fornitura di energia elettrica.
- Non accogliere la procedura di ripristino e riferire la pratica ad ARERA, che metterà a disposizione il Servizio di Conciliazione (dedicato proprio alla risoluzione delle controversie tra fornitore e consumatore con la mediazione di un conciliatore) attraverso lo Sportello del Consumatore.
- Fare ricorso ad altri mezzi amministrativi o giudiziari.
Nel caso in cui il precedente fornitore non dovesse accogliere la richiesta di ripristino o non dovesse rispondere al reclamo entro venti giorni solari, il cliente potrà rivolgersi direttamente allo Sportello del Consumatore grazie alla delibera 153/2012/R/com del 19 aprile 2012, successivamente cambiata il 6 aprile 2017 dalla Delibera 228/2017/R/com.
In conclusione, va ribadito che la procedura di cambio gestore è, nel mercato libero dell’energia, totalmente gratuita e non soggetta a penali neanche in caso di rescissione anticipata del contratto. Inoltre, il cambio gestore non comporta un’interruzione della fornitura di energia né il cambio del contatore: il processo si avvia attraverso una semplice chiamata telefonica o con la compilazione di un modulo online e, con preavviso di un mese, il cambio gestore sarà effettivo a partire dal giorno successo alla scadenza del mese stesso.