Decreto Semplificazioni ed energie rinnovabili: facciamo il punto della situazione

Lo scorso maggio è stato approvato il Decreto-legge relativo alla Governance del Piano Nazionale di ripresa e resilienza che, tra l’altro, include anche molte interessanti disposizioni orientate allo snellimento procedurale.

In vigore ufficialmente dal 1° giugno 2021, il Decreto Semplificazioni si pone l’obiettivo di disciplinare le procedure in diversi ambiti ed eliminare i “colli di bottiglia” che rendono più lenta e macchinosa la realizzazione dei progetti, di fatto rischiando di inficiare in toto la strategia di rilancio per l’intero Paese.

Ricordiamo prima di tutto che, tra fondi europei e italiani, il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) stanzia ben 70 miliardi di euro per la transizione energetica e si pone obiettivi ambiziosi e sinergici, ossia la creazione di sviluppo e di lavoro coordinata con una maggiore tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini.

Come è facile intuire, le misure del decreto vanno a toccare le tematiche più diverse – quali ad esempio le procedure di appalto, i poteri sostitutivi e di commissionamento, l’innovazione tecnologica e digitale. Tuttavia, in questo articolo ci occuperemo di chiarire le nuove disposizioni in merito a rivoluzione verde, transizione energetica ed energie rinnovabili in modo da renderle più facilmente comprensibili.

La nuova procedura della Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

Il Decreto Semplificazioni dà un taglio drastico agli iter procedurali per la VIA e dunque snellisce i processi di autorizzazione per gli impianti di produzione di energie rinnovabili.

Nello specifico, i tempi per la VIA relativa ai progetti del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e del PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030) passano dai 360 giorni della procedura ordinaria ai 175 giorni della procedura veloce.

Anche gli investimenti per la green economy risultano semplificati in termini di pratiche autorizzative con riferimento alle fonti rinnovabili, agli impianti di produzione e accumulo di energia elettrica, alle infrastrutture energetiche, alla bonifica di siti contaminati e al repowering.

Superbonus 110% ed efficientamento energetico

Per quanto riguarda l’ormai noto Superbonus 110% finalizzato all’efficientamento energetico degli edifici preesistenti sul territorio, la detrazione è ora estesa anche agli interventi deputati alla rimozione delle barriere architettoniche e a quelli effettuati su immobili di categoria catastale B/1, B/2 e D/4. Restano invece esclusi dall’estensione gli immobili di categoria D/2 (alberghi e pensioni).

Inoltre, per l’ottenimento del Superbonus 2021 non è più necessaria l’attestazione dello stato legittimo: basterà invece una semplice CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) per poter dare luogo alla realizzazione degli interventi. Questo importante cambiamento è nuovamente finalizzato a rendere più rapidi gli interventi di efficientamento sugli edifici, eliminando le lunghe attese per accedere alla documentazione degli archivi edilizi dei Comuni (che al momento attuale comportano una media di ben tre mesi per ogni immobile oggetto di verifica!).

Accumuli e impianti fotovoltaici

Il Decreto Semplificazioni indica che gli impianti ad accumulo elettrochimico stand-alone non saranno sottoposti né a screening né a VIA, a meno che le loro opere di connessione non rientrino nel contesto di tali procedure. Si è inoltre proceduto alla modifica della tabella A allegata al Dlgs 387/2003, elevando da 20 kW a 50 kW la soglia minima per sottoporre un impianto fotovoltaico ad autorizzazione unica.

Infine, si potrà utilizzare il PAS (procedura abilitativa semplificata) per l’autorizzazione di impianti fotovoltaici fino a 10 MW connessi in media tensione e collocati all’interno di spazi con destinazione commerciale, produttiva o industriale.

Revamping e repowering

Gli interventi di revamping e repowering degli impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici preesistenti potranno in alcuni casi essere considerati “non sostanziali” e pertanto autorizzabili tramite PAS (Procedura Autorizzativa Semplificata).

Le opere pubbliche di impatto rilevante

Infine, vale la pena spendere qualche parola sulle semplificazioni che il nuovo Decreto destina alle cosiddette “opere di impatto rilevante” di interesse pubblico, quali ad esempio l’alta velocità ferroviaria della tratta Salerno-Reggio Calabria e della tratta Palermo-Catania-Messina o il potenziamento della linea Verona-Brennero e della diga foranea di Genova, per arrivare infine al rimodernamento del sistema idrico di Peschiera del Lazio.

In questo senso, il Governo ha dichiarato che sarà compito di un Comitato Speciale all’interno del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di indicare “le eventuali modifiche o integrazioni al progetto di fattibilità tecnico-economica che dovessero essere necessarie per rispettare le indicazioni contenute nei pareri e le autorizzazioni”.

Interessante è anche la proposta di “premi di accelerazione” da destinare ai contratti pubblici finanziati con le risorse previste dal Piano di Ripresa e Resilienza o dal Fondo complementare, per ogni giorno di anticipo sui termini contrattuali iniziali.