Elettricità: richiesta unica per voltura contrattuale e contestuale cambio fornitore

A partire dal prossimo 1° luglio 2021, le PMI che usufruiscono del regime di Servizio a Tutele Graduali avranno la possibilità di effettuare, in un’unica richiesta, sia la voltura della fornitura elettrica – ossia il cambio di nominativo dell’intestatario del contratto – che la contestuale modifica del fornitore.

È invece fissata al 30 settembre 2021 la medesima nuova procedura per tutti gli altri clienti, domestici e non.

Le piccole e medie imprese faranno quindi da apripista a un’inedita e comoda modalità di gestione della fornitura, che prevede una sola presentazione della domanda sia nel caso in cui questa venga indirizzata al venditore e sia legata alla voltura, sia laddove sia diretta al nuovo venditore con l’obiettivo di operare voltura e contestuale switching.

Le nuove disposizioni sono il risultato della delibera 135/2021/R/eel, messa a punto per semplificare le pratiche dei clienti e stimolare la concorrenza.

Rispetto alle regolamentazioni attualmente in vigore, le nuove disposizioni sono in effetti decisamente più rapide e agili: nel caso in cui oggi si decida di cambiare il proprio fornitore di energia elettrica, bisognerà infatti effettuare comunque la voltura e attendere che sia andata di buon fine prima di poter passare alla fase di switching vera e propria, con il risultato di tempi più dilatati e due pratiche distinte.

Le prossime novità – che, lo ribadiamo, interesseranno le PMI del Servizio a Tutele Graduali dal 1° luglio 2021 e tutti gli altri clienti, domestici e non, dal 30 settembre 2021 – prevedono invece che, una volta richiesta la voltura, il cliente ne riceva il rifiuto o l’accettazione entro soli tre giorni lavorativi.

Per ulteriori informazioni è a disposizione sul sito di ARERA l’ Atlante del Consumatore.