Morosità – indennizzi automatici
Obblighi di comunicazione in tema di indennizzi automatici – Del.258/2015/R/Com e s.m.i. – TIMOE (EE) e Del. ARG/gas 99/11 e s.m.i. – TIMG (GAS)
Come previsto dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, tutte le controparti commerciali, come Gelsia Srl, sono tenute ad informare i propri clienti sulle tempistiche e le modalità per la costituzione in mora e sugli indennizzi riconosciuti in automatico, nel caso di mancato rispetto della normativa da parte della controparte stessa.
Gelsia, in caso di mancato pagamento della fattura, potrà inviare al cliente una comunicazione di costituzione in mora – sollecito ultimativo (tramite una raccomandata AR o una pec), a decorrere dal 15mo giorno successivo alla scadenza indicata nella fattura stessa.
Il termine ultimo di pagamento è di 25 giorni solari calcolati dalla data indicata in sollecito.
Decorso inutilmente il termine di cui all’art. 3.3 del TIMOE (per l’energia elettrica) (25 giorni dalla data di notifica della costituzione in mora in caso di riduzione di potenza per i clienti finali connessi in bassa tensione, 40 giorni solari dalla data di notifica della costituzione in mora per gli altri clienti) e di cui all’art. 4.2 del TIMG (per il gas) (40 giorni solari dalla data di notifica della costituzione in mora), Gelsia, trascorsi comunque ulteriori 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine ultimo, potrà richiedere al distributore la sospensione della fornitura per morosità (per le forniture di energia elettrica in bassa tensione e qualora sussistono le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, il distributore riduce la potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile; decorsi ulteriori 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile senza pagamento, il distributore sospende la fornitura).
Gelsia è tenuta a corrispondere un indennizzo automatico, nella prima fattura utile, nei seguenti casi previsti dalla Deliberazione:
a – La sospensione della fornitura/riduzione di potenza avviene nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora: 30 (trenta) Euro
b – La sospensione della fornitura/riduzione di potenza avviene nonostante il mancato rispetto del termine ultimo minimo di 25/40 giorni solari entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento: 20 (venti) Euro
c – La sospensione della fornitura/riduzione di potenza avviene nonostante il mancato rispetto del termine minimo di 3 giorni lavorativi tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta di sospensione della fornitura/riduzione di potenza all’impresa distributrice: 20 (venti) Euro