Impianto fotovoltaico e Superbonus 110%: ecco quando scende il limite di spesa
Il Superbonus 110% attualmente in vigore rappresenta un’importante agevolazione per chi decide di installare un impianto fotovoltaico.
In questo caso si parlerà di intervento trainato, ossia che potrà essere oggetto di bonus fiscale soltanto quando attuato congiuntamente ad almeno un intervento trainante, con spese sostenute nel medesimo arco temporale in cui vengono eseguiti gli interventi principali.
Gli interventi trainanti previsti dal Superbonus 110% sono i seguenti:
- La coibentazione dell’edificio al fine di ottenere un miglioramento della sua efficienza energetica
- La sostituzione del preesistente impianto di climatizzazione invernale con un nuovo impianto ad alta efficienza energetica
- Gli interventi sull’edificio al fine di ridurre il rischio di possibili danni da sisma
È anche importante tenere a mente che, quando si tratta dell’installazione di un nuovo impianto fotovoltaico, l’agevolazione fiscale è possibile soltanto per impianti connessi alla rete elettrica, installati sugli immobili o su pertinenze degli edifici, anche integrando sistemi di accumulo da installare contestualmente o in una fase successiva ai lavori principali (in quest’ultimo caso, le spese dovranno comunque rientrare nell’arco temporale in cui sono state sostenute quelle per gli interventi trainanti).
Infine, va ricordato che l’installazione del fotovoltaico è passibile di Superbonus 110% soltanto nel caso in cui il contribuente ceda l’energia non auto-consumata o non condivisa per l’auto-consumo al Gestore dei Servizi Energetici (si tratta del cosiddetto “Ritiro Dedicato”, come spiegato più in dettaglio sul sito di GSE).
Ora che abbiamo esposto le indicazioni generali relativamente al Superbonus 110% per l’impianto fotovoltaico, vediamo quando il tetto di spesa subisce una riduzione.
Superbonus 110% e fotovoltaico: il tetto di spesa scende con la ristrutturazione edilizia
Laddove l’installazione dell’impianto fotovoltaico avvenga contestualmente a un intervento di ristrutturazione edilizia comprensivo di realizzazione di nuovo ascensore per il superamento delle barriere architettoniche, il limite di spesa previsto dal Superbonus 110% scenderà a 1600 euro/kW invece che attestarsi sui consueti 2400 euro/kW.
Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate che, offrendo una risposta a un caso specifico, ha di fatto illustrato un principio che vale per tutti i contribuenti.
Nel caso trattato dall’Agenzia delle Entrate, il proprietario di un edificio comprendente quattro unità immobiliari intendeva svolgere interventi trainanti e trainati di riqualificazione energetica, tutti realizzabili mediante la CILAS (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata). Contemporaneamente a tali interventi, il progetto prevedeva anche la realizzazione di un vano ascensore per disabili, che necessitava di apposito permesso per costruire per ristrutturazione edilizia.
Nella sua risposta, l’Agenzia delle Entrate ha citato la circolare 24/E del 2020 indicando che il limite di spesa per l’installazione dell’impianto fotovoltaico passa da 2400 euro/kW a 1600 euro/kW quando è “contestuale ad un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.″
Tale affermazione è, di fatto, confermata anche dallo stesso Decreto Rilancio: in esso sono infatti indicate, rispettivamente ai commi 5 e 6 dell’articolo 119, due diverse tipologie di intervento.
La prima, al comma 5, prevede per l’installazione dell’impianto fotovoltaico un limite di spesa autonomo di 48.000 euro per singola unità immobiliare “e comunque di 2400 euro per ogni kWh di potenza nominale installata”, che scende a 1600 euro per ogni kWh in caso di contemporaneo intervento di ristrutturazione dell’edificio.
Per quanto riguarda invece l’intervento indicato al comma 6, esso fa riferimento all’installazione dei già citati sistemi di accumulo: in questo caso, il Superbonus 110% verrà applicato “con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di 1000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.”